NUOVO CORONAVIRUS – COVID19 Nuove regole del DPCM 8 marzo 2020
Nuove regole del DPCM 8 marzo 2020, immediatamente esecutive.
Il DPCM prevede regole di maggiore rigore applicabili nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, con limitazione della mobilità, evitando ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio.
Per tutto il resto del territorio italiano (quindi comprese le provincie di Cuneo, Torino, Savona ed Imperia), non vi sono limitazioni alla mobilità, ma maggiore rigore per evitare il contagio, salvo per il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
A seguire, i principali obblighi, dettagliati nella documentazione allegata e nel testo del DPCM 08/03/2020:
MANIFESTAZIONI, EVENTI, TEMPO LIBERO E LUOGHI DI CULTO
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI RISTORAZIONE
È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto ed al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
ATTIVITÀ SPORTIVE
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE h) sono sospese fino al 15 marzo 2020 tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado, viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, e visite guidate e le uscite didattiche.
MISURE PER STRUTTURE SOCIO SANITARIE
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
LAVORO
La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza.
Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
Ne consegue che, come già indicato nelle precedenti disposizioni legislative ed ordinanze, sui luoghi di lavoro dovranno essere impartite precide disposizione atte ad evitare strette di mano, abbracci e baci,
nonché mantenere la distanza di un metro tra le persone, con particolare riferimento ai luoghi comuni, quali sale riunioni, spogliatoi, mense e refettori.
Ciò impone una riorganizzazione negli accessi e sale di attesa per locali aperti al pubblico, ad esempio:
– limitando il numero dei posti,
– prevedendo accesso con appuntamento per la clientela. Limitazioni e/o turnazione per l’accesso a mense, spogliatoi, refettori.
Garantendo, in caso di inevitabilità nel mantenimento della distanza (es. per studi odontoiatrici, strutture socio sanitare, estetisti, fisioterapisti, ecc), l’adozione di specifici dispositivi di protezione individuale, tra l’altro già previsti quale normale prassi igienica, nelle valutazioni del rischio biologico.
Nel merito, si rammenta che, oltre alla normale protezione del corpo, con uso di camici a mani lunghe, guanti in nitrile, è raccomandata la protezione degli occhi (con occhiali e/o mascherina), nonché mascherina di protezione delle vie respiratorie almeno FFP2 (FFP3 nel caso di procedure che generano aerosol).
La mascherina chirurgica va invece indossata dalla persona potenzialmente infetta, per evitare la diffusione del virus.
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