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      • COVID-19 – IL NUOVO DPCM 13 ottobre 2020

      COVID-19 – IL NUOVO DPCM 13 ottobre 2020

      • Categorie Senza categoria
      • Data 15 Ottobre 2020

      Il Presidente del Consiglio, ha firmato il nuovo DPCM 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

      Le disposizioni si applicano dal 14 ottobre 2020 in sostituzione a quelle del decreto del 7 agosto 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

      Quali sono le novità del nuovo decreto?

      1.MASCHERINE: 

      L’articolo 1 ci dice che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. [……] È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi“.

      2.SPORT:

      Il nuovo DPCM va a meglio specificare la capienza massima per gli eventi sportivi, infatti oltre ai 1000 spettatori consentiti per gli eventi all’aperto e 200 per quelli in luoghi chiusi, consente “la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% della capienza totale“.

      Per gli sport di contatto l’art. 1, comma 6, lettera g) specifica: “lo svolgimento degli sport di contatto è consentito, da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute CONI, nel rispetto dei protocolli. [….] sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale“.

      3.ATTIVITA’ RICREATIVE:

      Restano sospese le attività “che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.

      4.SCUOLA:

      Riguardo le attività scolastiche “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.

      5.RISTORAZIONE (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):

      “le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

      6.ATTIVITA’ PROFESSIONALI:

      Il DPCM raccomanda, così come già indicato nel DPCM di agosto, che le attività professionali:

      • siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
      • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
      • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
      • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

      Il DPCM riporta all’articolo 2 un importante conferma in riferimento all’attuazione dei protocolli condivisi, già presente nei precedenti decreti:

      “Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

      Dpcm_13_ottobre_2020Scarica
      Allegati_Dpcm_13_ottobre_2020Scarica

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      Tag:CORONAVIRUS

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      Rachele Fanesi

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