• Home
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Sicurezza
    • Qualità
    • Privacy
    • Ambiente
  • Formazione
  • News
  • Contatti
      • Carrello

        0
      • NEGOZIO CORSI
    Consicur s.r.l.
    • Home
    • Chi siamo
    • Servizi
      • Sicurezza
      • Qualità
      • Privacy
      • Ambiente
    • Formazione
    • News
    • Contatti
      • Carrello

        0
      • NEGOZIO CORSI

      Senza categoria

      Sicurezza, Formazione, Qualità, Privacy
      • Home
      • Blog
      • Senza categoria
      • COVID-19: NUOVE REGOLE 2022

      COVID-19: NUOVE REGOLE 2022

      • Categorie Senza categoria
      • Data 10 Gennaio 2022

      In Gazzetta ufficiale due nuovi decreti: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”

      Impiego delle certificazioni verdi COVID-19:

      Dal 10 gennaio 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, avvenuta guarigione da COVID-19 o avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

      • alberghi e altre strutture recettive;
      • sagre e fiere, convegni e congressi;
      • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
      • impianti di risalita;
      • servizi di ristorazione all’aperto;
      • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
      • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
      • eventi e competizioni sportivi anche all’aperto.

      Dal 20 gennaio 2022 si aggiungono all’obbligo di Green Pass (anche con tampone sierologico o molecolare):

      • servizi alla persona.

      E dal 1 febbraio 2022:

      • pubblici uffici;
      • servizi postali, bancari e finanziari;
      • attività commerciali (fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).

      Estensione dell’obbligo vaccinale:

      Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale si applica a coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

      Quindi gli over 50 a decorrere dal 15 febbraio 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato “assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione”. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.

      Quarantena:

      In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applica:

      • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
      • alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
      • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

      A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

      Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

      Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

      Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

      In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

      Mascherine – obbligo: 

      I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

      Non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
      –    mentre si effettua l’attività sportiva;
      –    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
      –    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

      Mascherine FFP2 – obbligo:

      Obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

      • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
      • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
      • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
      • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

      Condivi su

      • Facebook
      • Twitter
      • LinkedIn
      • Email
      • Stampa

      Tag:COVID-19

      author avatar
      Rachele Fanesi

      Previous post

      LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E LA NUOVA NORMA CEI 11/27
      10 Gennaio 2022

      Next post

      COVID-19: fine dello stato di emergenza
      21 Marzo 2022

      You may also like

      nurse-g34f7ddbee_1920
      COVID-19: MASCHERINE FINO AL 30 APRILE 2023 NELLE STRUTTURE SANITARIE E RSA
      22 Febbraio, 2023
      Diverse startup business people with masks in the new normal
      COVID-19: AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI
      9 Gennaio, 2023
      pexels-edward-jenner-4031818
      COVID-19: AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI
      8 Settembre, 2022

      Leave A Reply Annulla risposta

      Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

      Categorie

      • Ambiente
      • Formazione
      • Privacy
      • Senza categoria
      • Sicurezza Lavoro

      Prodotti

      • Formazione Aggiornamento Addetti alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori €100,00 + iva Add to cart
      • Formazione Addetti alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori €300,00 + iva Add to cart
      • Formazione Aggiornamento Preposti €100,00 + iva Add to cart

      © Consicur s.r.l. 2019 - P.I. 03797440041 - This site is proudly made in alternativeADV s.r.l.

      • Privacy
      • Cookies
      Questo sito web utilizza cookie per migliorare la tua esperienza. Supponiamo che tu sia d'accordo con questo, ma puoi scegliere di non accettare se lo desideri.
      Accetto Rifiuta Leggi di più
      Privacy & Cookies Policy

      Privacy Overview

      This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
      Necessary
      Sempre abilitato
      Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
      ACCETTA E SALVA