INFORTUNIO A SCUOLA: SECONDO LA CASSAZIONE SONO RESPONSABILI IL DIRIGENTE SCOLASTICO ED IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
La Cassazione, con Sentenza n. 37766 del 12 settembre 2019 ha ritenuto responsabili il Dirigente scolastico ed il RSPP per un infortunio di uno studente caduto da un lucernario e precipitando per oltre 7 metri
L’analisi di genere, nel confronto tra i primi otto mesi del 2019 e del 2018, mostra un andamento decrescente per entrambi i sessi: 16 casi mortali in meno per gli uomini (da 643 a 627) e 12 in meno per le donne (da 70 a 58).
Quando l’infortunio dell’alunno è dovuto a una carenza dell’edificio, anche il Preside è responsabile penalmente. Sul dirigente scolastico, infatti, grava l’obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura. E sul responsabile del Servizio Prevenzione e protezione grava la responsabilità di individuare il rischio, valutarlo e segnalare al dirigente scolastico i possibili interventi preventivi e protettivi su una struttura pericolosa e non a norma con le leggi sulla sicurezza degli edifici scolastici.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione Penale con la sentenza della Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37766: infatti anche se il «Preside» della scuola non è proprietario dell’immobile e non ha poteri di spesa o decisionali in merito alla manutenzione dell’edificio, che tra l’altro è di solito proprietà dell’ente comunale o provinciale, comunque viene considerato ex lege “datore di lavoro”. Come tale, il dirigente sarà responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche e, dati i suoi limiti, sarà esente da responsabilità penali e civili se segnalerà alle autorità competenti gli interventi strutturali necessari.
Alla base di questa decisione c’è il presupposto dettato dal D. Lgs. n. 81/2008: il dirigente scolastico è considerato un “datore di lavoro”, anche se con alcune dovute peculiarità. Difatti, non essendo proprietario dell’edificio non ha potere di spesa o decisionali per quanto concerne la messa in sicurezza della Scuola.
Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che il Preside ha potere di gestione dell’Istituto (come stabilito nella sentenza n. 23012 del 2001) e pertanto su di lui grava l’obbligo d’informare prontamente chi di dovere per intervenire nel più breve tempo possibile per eliminare le fonti di pericolo.
Quindi, in caso d’infortunio dell’alunno causato da strutture scolastiche non a norma, il dirigente scolastico sarà penalmente responsabile per non essere intervenuto prontamente a segnalare il mancato rispetto delle leggi a tutela della sicurezza scolastica agli enti che hanno il potere di intervenire. Il Rspp è corresponsabile per non avere evidenziato questa esigenza (in violazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008).
La sentenza un fatto accaduto nell’estate del 2011 in un liceo di Sapri: un grave incidente occorso a un ragazzo che, qualche giorno dopo aver terminato le prove di maturità, si era recato a scuola per assistere all’esame orale di un compagno.
La Suprema Corte ha confermato la condanna – a un mese di reclusione (condizionalmente sospesa) e al pagamento di una provvisionale a titolo di anticipazione del risarcimento dei danni dovuto per effetto dell’illecito penale – di una dirigente scolastica e dell’ingegnere responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, imputati per lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica.
Il giovane, inciampando, era caduto su un lucernario precipitando per oltre 7 metri e riportando ferite gravi. Il solaio-lucernario era accessibile attraverso una porta finestra solitamente chiusa con un piccolo lucchetto, ma che talvolta veniva aperta, come accadde quella mattina, a causa del gran caldo. La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza di condanna dei due imputati della Corte d’appello di Potenza, che aveva ritenuto i due imputati responsabili dell’infortunio.
Per i giudici la preside “avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare alla Provincia le problematiche dell’istituto alla stessa affidato” – come “l’insicurezza del solaio in questione”, cosa che invece non avvenne. Gli accertamenti compiuti nel corso del dibattimento hanno appurato che “le richieste, pur in effetti inoltrate all’ente territoriale e ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione“. Secondo la Corte si preferì adottare una “soluzione artigianale” insufficiente però a eliminare il pericolo.