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      • IN VIGORE DAL 20 OTTOBRE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

      IN VIGORE DAL 20 OTTOBRE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

      • Categorie Sicurezza Lavoro
      • Data 9 Agosto 2019

      Nuovo Codice prevenzione incendi: dal prossimo ottobre l’eliminazione del doppio binario per la progettazione antincendio per le ex attività non normate

      Al fine di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, sono state approvate delle modifiche al Codice prevenzione incendi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95/2019 del decreto del 12 aprile 2019, con oggetto:

      Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

      Si tratta del decreto che apporta modifiche al dm 3 agosto 2015 e sancisce, in parte, l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle ex attività non normate, ossia soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

      Tale norma entrerà in vigore il 20 ottobre 2019, 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, ponendo fine al periodo transitorio (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

      LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO

      Le modifiche riguardano 41 attività, comprese nell’Allegato 1 del dpr n. 151/2011; per tali attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.

      L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

      Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al DPR n. 151/2011.

      Invece saranno per ora escluse, così come riportato all’art. 3 del decreto, da tale obbligo le RTV attuali:

      • 66 strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini
      • 67 asili nido
      • 69 attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni
      • 71Aziende ed uffici, con oltre 300 persone presenti (fino a 500 persone)
      • 75 depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili

      per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

      Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:

      1-  l’ampliamento del campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell ‘allegato I al DPR n. 151/2011). Si sottolineano in particolare:

      • l’introduzione dell’attività 69: l’emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicazione del Codice
      • l’introduzione dell’attività 72, legata all’RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.
      • l’introduzione dell’attività 73

      2 – l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”. Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice, prima facoltativa, rendendo lo cogente in alcune situazioni:

      1. il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”.
      2. il Codice si applica agli interventi dì modifica di attività esistenti, a condizione che le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare
      3. per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità dì continuare ad applicare i criteri generali dì prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività
      4. il Codice può essere dì riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell’allegato I, sia per quelle non ricadenti nell’allegato I)
      5. per le attività dotate dì RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.
      *Regole tecniche verticali

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      Tag:PREVENZIONE INCENDI

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      Rachele Fanesi

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