AGENTI CANCEROGENI: SOSTITUITI GLI ALLEGATI XLII E XLIII DEL D.LGS. 81/2008
Il decreto 11 febbraio 2021 recepisce le direttive 2019/130 e 2019/983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Le modifiche agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008.
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 (cfr. allegato) sono state recepite le direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983, che modificano la direttiva “Cancerogeni” 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Ne consegue la sostituzione degli allegati XLII (elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (valori limite di esposizione professionale) al D.Lgs. 81/2008 con quelli contenuti nel D.M. 11/02/2021.
Fra le modifiche introdotte:
Allegato XLII: aggiunti alla lista delle sostanze, miscele e processi, i riferimenti a:
– lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali usati nei motori a combustione interna;
– lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Allegato XLIII: modifica della lista degli agenti, in particolare:
– maggiore definizione dei valori limite;
– aggiunti tricloroetilene, 4,4’metilendianilina, epicloridrina, etilene dibromuro, etilene dicloruro, cadmio, berillio, acido arsenico, formaldeide, 4,4’metilene-bis (2cloroanilina), emissioni dei gas di scarico dei motori diesel, miscele di idrocarburi policiclici aromatici, oli minerali usati nei motori a combustione interna.
L’aggiornamento integra la precedente variazione relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, durante il lavoro, introdotta con il D.lgs. 01/06/2020 n. 44 in vigore dal 24/06/2020, con il quale era stata recepita la direttiva (UE) 2017/2938, che aveva:
Nell’allegato XLII viene introdotto un nuovo processo:
– Lavori comportanti esposizione a polveri di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
– Nell’allegato XLIII erano state introdotte 11 nuove sostanze cancerogene:
- Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)
- Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2 – Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Brometilene
- Nell’allegato XLIII erano variati i valori limite di diversi agenti chimici, tra cui si segnala la riduzione dell valore limite di esposizione per le polveri di legno duro nella frazione inalabile.
Ne consegue che è necessario aggiornare le valutazioni del rischio da agenti pericolosi, chimici e cancerogeni, prevdendo l’eliminazione della lavorazione e/o composto pericoloso, oppure il suo confinamento con ciclo chiuso, oopure il monitoraggio circa il rispetto dei valori limite.
Specificamente, le misure di maggior attenzione per le aziende e lavorazioni potranno essere:
Penetrazione cutanea degli oli minerali usati nei motori a combustione interna:
Necessaria valutazione del rischio cancerogeno, applicando misure di gestione del rischio che evitino il contatto con gli olii esausti durante le operazioni di manutenzione, nel comparto officine meccaniche, con adeguata fornitura ed obbligo di uso di DPI (guanti) appropriati.
Esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Necessaria valutazione del rischio cancerogeno, con particolare riferimento alla possibile presenza di mezzi in aree a ventilazione ridotta, prevedendo interventi quali la sostituzione del parco macchine datato, implementazione delle captazioni e ventilazioni delle aree a rischio.
In merito poi ai fumi diesel ed ai fumi presenti nei locali di attività, quali officine meccaniche di autoveicoli, oppure altri locali con presenza di motori diesel, è opportuno fare delle misure sulla qualità dell’aria dell’officina/locale, in particolare accertando che i tenori di benzo-pirene e benzene siano inferiori, rispettivamente, a 1 nanog/mc e 5 microg/mc, nel rispetto dei limiti della qualità dell’aria urbana.
Composti di cromo VI
Necessario il monitoraggio di tutte le attività e lavorazioni ove si possa produrre cromo esavalente (es. processi di fusione di metalli con presenza di cromo III, saldatura inox, ecc), con adozione di sistema chiuso (es, processi di fusione e saldatura automatica), ovvero implementazione delle aspirazioni nelle saldature manuali, compresi campionamenti personali e/o ambientali.
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene.
Sostituzione delle ceramiche, ovvero lavorazione a ciclo confinato
Polvere di silice cristallina respirabile
Necessario il monitoraggio in tutte le attività ed operazioni ove vi sia frantumazione e o taglio di pietre con elettro utensili di inerti e/o composti conteneti silice cristallina, quali attività di cava, impianti di frantumazione/betonaggio, comparto lapidei, comparto edile, in tutti i processi di taglio e foratura di pietre, cemento ed altri materiali a rischio.
Conseguentemente sarà necessario ridurre/limitare tali operazioni, ovvero dotare il personale di idonei dpi di protezione delle vie respiratorie con filtri FFP2-FFP3, prevedendo una mappatura del rischio con campionamenti personali e/o ambientali.