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      RADIOPROTEZIONE: COSA È CAMBIATO CON IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2013/59

      • Categorie Sicurezza Lavoro
      • Data 19 Marzo 2021

      In riferimento a webinar riportato nel Portale Agenti fisici si riportano i principali obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entrato in vigore il 27 agosto 2020, quale recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom.

      Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 (cfr. allegato) sono state recepite le direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983, che modificano la direttiva “Cancerogeni” 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

      Il decreto attuativo introduce importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti (modifica anche l’articolo 180 del D.Lgs. 81/2008).

      Le principali novità della Direttiva 2013/59/Euratom in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione:

      • “unica norma relativa a tutte le fonti di esposizione
      • approccio graduale del sistema regolatorio
      • ridefinizione dei criteri di esenzione e di allontanamento
      • gestione integrata delle sorgenti di radiazioni naturali
      • la giustificazione di nuove pratiche mediche deve tenere conto anche delle dosi assorbite dai lavoratori
      • protezione di lavoratori esterni
      • revisione del limite di dose per il cristallino”
      • revisione del livello di riferimento per la concentrazione del Radon (Rn) negli ambienti di lavoro
      • “revisione del sistema di gestione delle situazioni di emergenza”. 

      Le novità più rilevanti per la protezione dei lavoratori

      Veniamo poi alle modifiche più rilevanti sulla protezione dei lavoratori (Titolo XI):

      • “armonizzazione con il d.lgs. 81/2008 (in tutto il testo ci sono 22 citazioni contro le 8 del d.lgs. 626/94 all’interno del d.lgs. 230/95)
      • attribuzione principali responsabilità al datore di lavoro o esercente
      • differenziazione tra formazione dei dirigenti e preposti e formazione dei lavoratori, declinazione dei contenuti minimi
      • non cambia il sistema attuale di sorveglianza fisica basato su un’unica figura professionale (Esperto di Radioprotezione)
      • chiarimento sui vincoli di dose
      • obbligo di aggiornamento professionale e introduzione del III grado sanitario per l’ERP, contemporanea previsione di un provvedimento di riordino dei titoli, requisiti e modalità di accesso
      • esercente deve garantire la collaborazione” tra l’Esperto di Radioprotezione (ERP) e lo Specialista in Fisica Medica (SFM)
      • “modifiche al sistema di sorveglianza sanitaria più orientato all’EBM e alla specializzazione della figura del medico addetto”
      • “nuovo limite di dose per il cristallino”.

      Riprendiamo in particolare il contenuto dell’articolo 122 che riporta alcuni obblighi dei datori di lavoro:  

      Art. 122 – Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 72).

       1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile.

       2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi nell’esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto avvalendosi dell’esperto di radioprotezione.

       3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative concernenti le attività di cui al comma 2 rispondono alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente livello di radioprotezione.

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      Tag:RADIOPROTEZIONE

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      Rachele Fanesi

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