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      • Nuova proroga per la qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

      Nuova proroga per la qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

      • Categorie Ambiente, Sicurezza Lavoro
      • Data 23 Settembre 2024

      Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, è stato nuovamente posticipato di un anno il termine per la qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Il nuovo termine è fissato al 25 settembre 2025. Il decreto ha inoltre introdotto diverse modifiche all’Allegato II del D.M. 01/09/2021. Sono comunque in vigore gli obblighi di controllo e verifica dei sistemi di protezione attiva e passiva antincendio previsti dal Decreto, entrato in vigore il 25 settembre 2022. Questo Decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2024, il giorno successivo alla sua pubblicazione.

      Le precedenti proroghe, dal 2022 ad oggi

      Il “Decreto Controlli” è entrato in vigore il 25 settembre 2022 e rappresenta il riferimento normativo per il controllo e la manutenzione dei sistemi antincendio. Insieme al D.M. 02/09/2021 e al D.M. 03/09/2021, ha abrogato lo storico D.M. 10/03/1998 in materia di antincendio.

      Con il Decreto del 15 settembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022), l’entrata in vigore dell’art. 4 del D.M. 01/09/2021, riguardante la qualificazione dei tecnici manutentori, era stata posticipata al 24 settembre 2023.

      Successivamente, il Decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell’11 settembre 2023, ha ulteriormente spostato il termine al 25 settembre 2024. Anche in questo caso, ne abbiamo parlato in una notizia precedente: “Prorogato al 2024 il Decreto Controlli Antincendio”.

      La nuova proroga al 2025

      Come riportato nelle premesse del Decreto del 13 settembre 2024, le difficoltà legate alla qualificazione dei tecnici manutentori, inclusa la mancanza di idonee sedi di esame sul territorio nazionale e l’implementazione di un’applicazione informatica per la gestione della qualifica, hanno portato il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a posticipare di un ulteriore anno il termine per garantire a tutti gli operatori pari opportunità.

      Di conseguenza, il comma 1-bis dell’art. 6 del D.M. 01/09/2021 è stato così modificato: “Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2025”.

      L’Allegato II del DM 1/9/21, relativo alla “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio”, subisce importanti aggiornamenti con il Decreto del 13 settembre 2024:

       VERSIONE PRECEDENTEVERSIONE MODIFICATA
      Punto 1: Generalità 
      Comma 5I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4  
      Punto 4: Valutazione dei requisiti
      Comma 4Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del presente decreto con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimentoPer i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14
      Punto 5: Procedure amministrative
      Comma 5-bis[non presente]La tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell’importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2012
      Comma 8All’istanza sono allegati: – ricevuta di versamento, nelle modalità e con l’importo previsto nell’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 14 marzo 2012, punto C. “VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO PER…” (specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13)All’istanza sono allegati: – ricevuta di versamento, nelle modalità e con l’importo previsto al comma 5-bis. “VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO PER…” (specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13)

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      Tag:antincendio, manutenzione, proroga

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      Rachele Fanesi

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