DIISOCIANATI: I NUOVI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 2020/1149: SCADENZA OBBLIGO FORMATIVO ENTRO IL 24 AGOSTO 2023
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale a partire dal 24 agosto 2023, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni.
In particolare, se la concentrazione è superiore allo 0,1% in peso per scopi industriali e professionali, è obbligatorio che gli operatori addetti seguano adeguata formazione entro il 24 agosto 2023.
Vediamo di chiarire quali sono le novità introdotte dal Regolamento e come si può eventualmente continuare ad utilizzare questi composti chimici oltre tale data.
COSA SONO I DIISOCIANATI E DOVE SI TROVANO?
I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed una unità di tipo alifatico o aromatico.
I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.
Sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche.
I diisocianati possono essere trovati in diversi contesti industriali in cui vengono utilizzati nella produzione di materiali poliuretanici.
Alcuni esempi di settori in cui si possono trovare i diisocianati includono:
- Industria del mobile: i diisocianati vengono utilizzati per produrre schiume flessibili di poliuretano impiegate nel rivestimento di mobili, come divani, poltrone e materassi.
- Edilizia: i diisocianati sono ampiamente utilizzati nella produzione di schiume rigide di poliuretano, impiegate come isolanti termici e acustici per edifici e apparecchiature.
- Settore automobilistico: i diisocianati sono impiegati nella produzione di schiume di poliuretano per i sedili, i pannelli interni e altre componenti automobilistiche.
- Vernici e rivestimenti: i diisocianati trovano spazio nella produzione di vernici e rivestimenti per conferire loro proprietà di resistenza e durabilità.
- Industria degli adesivi e sigillanti: i diisocianati sono spesso impiegati nella produzione di adesivi e sigillanti poliuretanici utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, come l’incollaggio di materiali diversi e la sigillatura di giunti.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1149?
Con il Regolamento (UE) 2020/1149 sono state fissate due date importanti per i diisocianati:
- 24 Febbraio 2022, restrizione sull’immissione sul mercato: non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure
- il fornitore deve garantire che:
- il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo;
- sull’imballaggio sia presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta.
- 24 Agosto 2023, restrizione sull’utilizzo per uso industriale e professionale: non è più consentito l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;
- i datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.
CORSI SULL’UTILIZZO IN SICUREZZA DEI DIISOCIANATI: OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 IN MATERIA DI FORMAZIONE
Il Regolamento ha previsto che gli “utilizzatori industriali e professionali”, che continueranno ad usare i diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per scopi industriali e professionali, seguano adeguata formazione entro il 24 agosto 2023.
Ricordiamo che gli utilizzatori industriali e professionali sono definiti dal Regolamento (UE) 2020/1149 e sono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o di miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
La formazione deve tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione e il docente deve essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo.
Anche i fornitori di diisocianati, sempre per quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/1149, devono accertarsi che il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.
FORMAZIONE DURATA E PERIODICITÀ
La formazione è strutturata su tre livelli e affronta argomenti via via più ampi ed approfonditi con l’aumentare della complessità dell’attività lavorativa svolta:
Al fine di verificare l’apprendimento, i corsi terminano con una verifica finale da superare con esito positivo.
Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha indicato che la formazione deve essere rinnovata con periodicità quinquennale ma non specifica invece la durata dei corsi sui diisocianati. Infine il regolasmento consente anche la Formazione in modalità online a distanza.
Livello di formazione | Attività lavorativa |
Formazione Base sui diisocianati | Per tutti i lavoratori che utilizzano composti contenenti diisocianati. |
Formazione Intermedia sui diisocianati | Per lavoratori che svolgono le seguenti specifiche attività: – manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); – applicazione a spruzzo in cabina ventilata; – applicazione con rullo; – applicazione con pennello; – applicazione per immersione o colata; – trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; – pulitura e rifiuti; – qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione. |
Formazione Avanzata sui diisocianati | Per lavoratori che svolgono le seguenti specifiche attività: – manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); – applicazioni per fonderie; – manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; – manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); – applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); – qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione. |
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
a) formazione generale, anche online, riguardante:
- chimica dei diisocianati;
- pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
- esposizione ai diisocianati;
- valori limite disposizione professionale;
- modalità disviluppo della sensibilizzazione;
- odore come segnale di pericolo;
- importanza della volatilità per il rischio;
- viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
- igiene personale;
- attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
- rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
- sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
- ventilazione;
- pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
- smaltimento di imballaggi vuoti;
- protezione degli astanti;
- individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
- sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
- sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
- ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
- manutenzione;
- gestione dei cambiamenti;
- valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
- eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
- applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.