IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE: COSA CAMBIA E QUANDO SI APPLICA?
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento macchine 2023/1230 che sarà pienamente attivo dal 14 gennaio 2027.
I 18 aprile 2023 la Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo ha approvato il nuovo Regolamento Macchine.
Un Regolamento che, rispetto alla direttiva macchine 2006/42/CE, ha un diverso impatto sulle normative nazionali: a differenze di una direttiva che stabilisce un obiettivo che i paesi membri UE devono realizzare lasciando la scelta su come procedere, il regolamento è un atto legislativo vincolante e deve essere applicato, in tutti i suoi elementi, nell’intera Unione europea.
Dopo l’approvazione al Parlamento Europeo, la normativa europea è stata pubblicata il 29 giugno 2023 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE): “Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio”.
Con riferimento alla data di pubblicazione in GUUE e in relazione a quanto indicato nell’articolo 54 (Entrata in vigore e applicazione) il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 19 luglio 2023, ma si applicherà dal 14 gennaio 2027, a parte alcuni articoli che entrano in vigore prima.
Infatti (a dirlo è sempre l’articolo 54):
- gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 14 gennaio 2024;
- l’articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 14 ottobre 2023;
- l’articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 13 luglio 2023;
- l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 e l’articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 14 luglio 2024.
La direttiva macchine sarà definitivamente abrogata a decorrere dal 14 gennaio 2027.
Il regolamento machine: le principali novità:
NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI
Sul mercato sono ormai presenti macchinari avanzati che dipendono sempre meno dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati, tuttavia possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l’elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l’apprendimento, l’adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri). Tra i considerando del nuovo Regolamento vengono richiamate le lacune che presenta la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la direttiva 2006/42/CE, e l’intento di colmarle, andando a disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali.
NUOVI OPERATORI ECONOMICI
Oltre al fabbricante, vengono definite altre due figure alle quali sono riconosciuti obblighi relativamente alla messa sul mercato di macchine o prodotti correlati, che sono l’importatore e il distributore.
Con il termine importatore si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento originario da un paese terzo”, mentre il distributore è “qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato”.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Nuovo regolamento e nuova dichiarazione di conformità, che sostituirà la vecchia Dichiarazione CE delle macchine.
La nuova dichiarazione di conformità UE sarà allineata ai requisiti del nuovo regolamento e sarà unica per tutti gli atti UE che richiedono la conformità e che si applicano a quel prodotto.
SOFTWARE CHE SVOLGONO FUNZIONI DI SICUREZZA
I software svolgono un ruolo sempre più importante nella progettazione delle macchine, di conseguenza la definizione di componenti di sicurezza è stata integrata con i software che svolgono una funzione di sicurezza. Pertanto quando immessi in maniera indipendente sul mercato dovranno avere marcatura CE e saranno accompagnati da una dichiarazione di conformità UE e da istruzioni per un utilizzo corretto.
PRODOTTI AD ALTO RISCHIO
Per le macchine ad “alto rischio” il nuovo regolamento stabilisce 6 categorie di macchine le cui valutazioni di conformità dovranno essere per forza affidate ad un organismo notificato terzo e, di conseguenza, non potranno più essere effettuate dal fabbricante, che sono:
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
- ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- ponti elevatori per veicoli;
- apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
- componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
- macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.