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      • RIFIUTI: NUOVI OBBLIGHI DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI. “RENTRI”

      RIFIUTI: NUOVI OBBLIGHI DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI. “RENTRI”

      • Categorie Ambiente, Sicurezza Lavoro
      • Data 7 Luglio 2023

      Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

      SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI

      Il DM 59/2023 elenca esplicitamente quali sono i soggetti che devono iscriversi al RENTRI:

      • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
      • i produttori di rifiuti pericolosi;
      • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
      • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
      • i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

      Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti.

      I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

      Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.

      TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI

      Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati. L’arco temporale va dai 18 ai 30 mesi calcolati dall’entrata in vigore del DM 59/2023 in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

      L’articolo 13 del DM riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI conteggiati a far data dal 15 giugno 2023:

      • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi
      • enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi
      • per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi

      Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

      STRUTTURA DEL RENTRI

      Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio. L’ANGA fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del MASE:

      • gestisce i rapporti con l’utenza, comprese le informazioni e la comunicazione
      • garantisce l’operatività di funzionamento della piattaforma telematica del RENTRI
      • predispone la documentazione tecnica per la gestione e l’evoluzione del RENTRI

      Il RENTRI si compone di due sezioni:

      • sezione Anagrafica: comprende i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti
      • sezione Tracciabilità: comprende i dati presenti nei registri e nei formulari e i dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione dei soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi (dal 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, l’installazione di sistemi di geolocalizzazione dei mezzi diventerà requisito di idoneità per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’ANGA).

      MODALITÀ OPERATIVE DEL RENTRI

      Le modalità operative del RENTRI, come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI, il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli, saranno definite dalla Direzione generale competente del MASE, sentito l’ANGA, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore (entro il 15 dicembre 2023).

      CONTRIBUTI ANNUALI DEL RENTRI

      Oltre ai diritti di segreteria da versare al momento dell’iscrizione di importo pari a 10 euro valido per tutti i soggetti, le tariffe di iscrizione al RENTRI variano a seconda della dimensione delle imprese: dai 100 ai 15 euro per il contributo relativo al primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 ai 10 euro da corrispondere entro il 30 aprile.

      REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

      Con l’art. 4 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, riportato nell’allegato I al regolamento, che integra anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

      Il registro è tenuto, dai soggetti già individuati dall’art. 190 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, con le seguenti modalità:

      • sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
      • a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

      La tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà obbligatoria a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto.

      FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DI RIFIUTI 

      Con l’art. 5 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportato nell’allegato II al regolamento.

      L’emissione del FIR spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore ad emetterlo e compilarlo.

      I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI gestiscono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo, vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, comma 2. Stampato in due copie su fogli in formato A4, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore e trasportatore nelle parti di propria competenza: una copia rimane al produttore/detentore, l’altra viene consegnata dal trasportatore all’impianto di destino dove l’addetto provvede alla chiusura con le informazioni richieste e restituisce copia al trasportatore. Spetta al trasportatore trasmettere una copia al produttore/detentore e/o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto secondo una delle modalità previste dal regolamento (consegna diretta, pec o altri servizi resi disponibili dal RENTRI).

      Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è vidimato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2. Il formulario viene aggiornato da parte dei vari soggetti coinvolti tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La trasmissione del formulario controfirmato e datato dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti gli operatori intervenuti nella gestione del rifiuto.

      Di seguito si riporta il link alla piattaforma RENTRI

      https://www.rentri.it/

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      Tag:AMBIENTE, registro dei rifiuti, rentri, rifiuti

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