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      • IL DECRETO-LEGGE 19/2024 E LE NOVITÀ DELLA PATENTE A CREDITI

      IL DECRETO-LEGGE 19/2024 E LE NOVITÀ DELLA PATENTE A CREDITI

      • Categorie Sicurezza Lavoro
      • Data 12 Marzo 2024

      Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

      Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Decreto che, come ricordato all’articolo 46 “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.

      I temi affrontati dal decreto e che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro sono all’interno del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro.

      Le principali novità: l’istituzione della “patente a crediti” (generalmente chiamata patente a punti) nell’ambito del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

      Decreto-legge e patente a crediti: decorso, rilascio e crediti

      Riguardo al sistema di qualificazione, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con l’articolo 29, comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

      Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

      La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

      1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
      2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
      3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
      4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
      5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
      6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

      Il comma 3 ricorda che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.

      Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

      Decreto-legge e patente a crediti: decurtazioni, reintegro ed esoneri

      Il comma 4 ricorda poi che la patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

      1. accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
      2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
      3. provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
      4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
      • la morte: venti crediti;
      • un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
      • un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

      E “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.

      Veniamo al reintegro dei dati.

      Il comma 7 ricorda che crediti decurtati “possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7.

      Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

      I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici.

      Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5.

      Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”.

      Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14”.

      Il comma 9 ricorda poi che le informazioni relative alla patente “confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo”.

      E (comma 10) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 “possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.

      Si parla anche di esoneri e il comma 11 indica che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

      Segnaliamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.

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      Tag:CANTIERE, DL19/2024, PATENTE A PUNTI, SICUREZZA LAVORO

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      Rachele Fanesi

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