CIRCOLARE INL 1/2026: LE PRINCIPALI NOVITÀ SU SICUREZZA E OBBLIGHI
La Circolare INL n. 1/2026 fornisce indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal DL 159/2025, con importanti aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro. Tra i temi principali troviamo: DPI, protezione contro le cadute dall’alto, sicurezza delle scale, notifica preliminare, sorveglianza sanitaria e modelli organizzativi.
DPI e sistemi anticaduta
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, viene rafforzato l’obbligo per il datore di lavoro di garantirne efficienza, manutenzione e igiene, includendo anche quegli indumenti da lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, assumono a tutti gli effetti la funzione di DPI.
Durante i controlli, sarà quindi verificato che il datore di lavoro abbia correttamente individuato, all’interno del DVR, quali indumenti rientrano in questa categoria.
Importanti novità anche sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. La normativa ribadisce la priorità delle protezioni collettive, come parapetti e reti di sicurezza, rispetto ai dispositivi individuali.
Quando si ricorre ai sistemi individuali, questi vengono ora classificati in quattro tipologie:
- sistemi di trattenuta
- sistemi di posizionamento sul lavoro
- sistemi di accesso e posizionamento tramite funi
- sistemi di arresto caduta
I primi tre devono essere preferiti rispetto ai sistemi di arresto caduta, e tutti devono essere composti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento.
Sicurezza delle scale e notifica preliminare
La circolare introduce chiarimenti anche sulle scale verticali permanenti, utilizzate come accesso e con altezza superiore a 5 metri.
In base alla valutazione dei rischi, queste scale devono essere dotate alternativamente di:
- un sistema di protezione individuale anticaduta
- oppure una gabbia di sicurezza
Per le scale già installate, diventa fondamentale aggiornare le procedure di utilizzo e garantire la disponibilità dei DPI adeguati.
Restano invariati alcuni requisiti tecnici, come le distanze tra pioli e pareti e le caratteristiche delle gabbie di protezione, progettate per evitare cadute verso l’esterno.
Novità anche per la notifica preliminare: sarà ora obbligatorio indicare il codice fiscale o la partita IVA delle imprese coinvolte e specificare quelle che operano in subappalto. Questa disposizione è già operativa.
Sorveglianza sanitaria e controlli
Sul fronte della sorveglianza sanitaria, viene chiarito che le visite mediche obbligatorie devono essere considerate orario di lavoro, ad eccezione di quelle preassuntive.
Il medico competente assume inoltre un ruolo più attivo, con il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione, inclusa quella oncologica.
Tra le novità più rilevanti, viene introdotta la possibilità di effettuare controlli sanitari in presenza di un ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, soprattutto per le mansioni a rischio elevato. Tuttavia, per l’applicazione pratica si attendono ulteriori indicazioni a livello nazionale.
Modelli organizzativi e supporto alle imprese
Infine, vengono rafforzati gli strumenti per supportare le imprese nell’adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria. In particolare, gli organismi paritetici potranno attivare convenzioni con strutture sanitarie o medici competenti, soprattutto a favore delle realtà più piccole.

