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      • Novità sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Accordo Stato-Regioni 2025

      Novità sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Accordo Stato-Regioni 2025

      • Categorie Formazione
      • Data 4 Giugno 2025

      Desideriamo informarvi che il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008.

      Il nuovo Accordo Stato Regioni riunisce quindi in un unico testo i seguenti accordi attualmente vigenti:

      • l’Accordo del 21/12/2011 relativo alla formazione dei lavoratori
      • l’Accordo del 21/12/2011 relativo alla formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione dei rischi;
      • l’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro;
      • l’Accordo del 07/07/2016 relativo ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

      Oltre ai precedenti Accordi verrà inoltre abrogato l’Accordo del 25/7/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11.

      Principali novità introdotte:

      Formazione base lavoratori

      Obbligatoria la formazione immediata all’atto dell’assunzione e prima di adibire il lavoratore all’attività.

      Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro

      • Durata: 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei o mobili.
      • Completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (entro 24/05/2027).
      • Effettuare un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

      I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore dell’accordo (24/05/2025) hanno già frequentato il corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP) non devono partecipare al nuovo corso specifico per Datori di Lavoro. Si reputa altresì opportuno garantire tale tipologia di formazione ad eventuali Datori di Lavoro con delega dei compiti ex art. 18 D.lgs. 81/2008. A tal fine, pur considerando che l’Accordo del 24/05/2025 permette un lasso di tempo di due anni per svolgere la formazione, è auspicabile effettuarla il prima possibile, anche per garantire l’effettività dell’obbligo formativo ai sensi art. 37 Dlgs 81/2008, con particolare riferimento nel caso di delega.

      Se il Datore di Lavoro intenderà svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione dovrà seguire il corso dedicato “Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DLSPP)”.

      Nuove Regole per Preposti e Dirigenti

      • Il corso per preposti passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni valido anche per i compiti di vigilanza e verifica sulla regolarità dei lavori in appalto
      • I preposti già formati da oltre due anni alla data di entrata in vigore della nuova normativa (24/05/2025) dovranno aggiornare la formazione entro 12 mesi (24/05/2026)
      • Il corso per dirigenti si riduce a 12 ore, ma prevede un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri temporanei o mobili. Questo modulo viene considerato idoneo quale formazione per i dirigenti incaricati dei compiti di vigilanza e verifica sulla regolarità dei lavori in appalto. È quindi fondamentale garantire la formazione degli incaricati di questa importante funzione.

      Formazione per attrezzature specifiche

      Sono introdotti nuovi corsi per attrezzature come carriponte, caricatori per materiali e carri raccoglifrutta. Tali corsi prevedono:

      • Macchina Agricola Raccoglifrutta: modulo teorico-tecnico di 4 ore + parte pratica di 4 ore
      • Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) (quali macchine per movimentazione di rottami, rifiuti, prima ricompresi nella formazione abilitante delle gru mobili): modulo teorico-tecnico di 4 ore + parte pratica di 4 ore
      • Carriponte: modulo teorico-tecnico di 4 ore + parte pratica di 6 ore per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + 6 ore per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + 7 ore carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o comando in cabina.
      • Aggiornamento tramite modulo pratico ogni 5 anni (4 ore).

      I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso delle attrezzature sopra elencate devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo (24/05/2025) quindi entro il 24/05/2026.

      Nuove Regole per la formazione in Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

      Una delle principali novità è la definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati.

      • Durata: minimo 12 ore composte da un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore.
      • Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning.
      • Aggiornamento quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza.
      • La Formazione Pregressa può essere riconosciuta purché i contenuti siano conformi a quelli previsti nel nuovo Accordo. In caso ciò non sia dimostrabile, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (24/05/2025) quindi entro il 24/05/2026.

      Per un approfondimento dettagliato sui contenuti dell’Accordo Stato-Regioni 2025, è disponibile il documento in formato PDF: Clicca qui per scaricare il documento

      Siamo a vostra disposizione per pianificare l’adeguamento formativo in base alle vostre necessità e per eventuali ulteriori informazioni.

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      Tag:ACCORDOSTATOREGIONI, FORMAZIONE, FORMAZIONESICUREZZA, NUOVOACCORDOSTATOREGIONI, sicurezza, SICUREZZALAVORO

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      Rachele Fanesi

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