APPROFONDIMENTO: COSA CAMBIA NEL TESTO UNICO SICUREZZA DOPO IL DL 159/2025
Il Decreto-Legge 159/2025 introduce un insieme articolato di interventi che incidono direttamente sul Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), modificandone numerosi articoli e ampliandone l’ambito applicativo. In questo approfondimento analizziamo in modo chiaro e operativo tutte le principali novità: dalle disposizioni sui mancati infortuni alle nuove regole per i volontari di protezione civile, fino agli aggiornamenti in materia di sorveglianza sanitaria, DPI, scale verticali permanenti, formazione e fascicolo elettronico del lavoratore.
L’obiettivo è fornire a datori di lavoro, RSPP, consulenti e operatori del settore uno strumento pratico per comprendere gli impatti concreti delle nuove norme e prepararsi ai futuri obblighi introdotti dal DL 159/2025.
NUOVO DECRETO-LEGGE 159/2025: MANCATI INFORTUNI E VOLONTARI
L’articolo 15 del DL 159/2025 fa riferimento al rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni.
Si indica che al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
Altro articolo nuovo è quello relativo alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (Articolo 18) che modifica l’equiparazione dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ai lavoratori. Equiparazione che ora vale nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 3 -bis.
Il DL inserisce nel Testo unico il nuovo articolo 3-bis, di cui sopra, che riprendiamo integralmente:
Art. 3 -bis (Organizzazioni di volontariato della protezione civile).
1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto:
a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , è tenuto all’osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice di materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta l’individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) , nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
10. L’organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell’uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all’articolo 299 del presente decreto.
11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.
12. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata in materia di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dal presente articolo.
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: SORVEGLIANZA SANITARIA E PREVENZIONE
Due novità riguardano il fatto che le visite per la sorveglianza sanitaria devono essere conteggiate nell’orario di lavoro (escluse quelle pre‐assuntive) e affrontano anche il tema della promozione dell’importanza della prevenzione oncologica.
A seguire si riportano le modifiche operate dal DL (in grassetto) al D. Lgs. 81/2008 del Testo Unico (TU).
comma 2 dell’articolo 20 (Obblighi dei Lavoratori) TU:
2. I lavoratori devono in particolare:
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
articolo 25 (Obblighi del medico competente) a cui è aggiunto ora il punto a-bis) al comma 1:
1. Il medico competente: (…)
a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di Assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità ed utilità anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della Salute.
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: IL SOSPETTO DI ASSUNZIONE DI ALCOL O STUPEFACENTI
Sempre in materia di sorveglianza sanitaria c’è ora l’introduzione (e-quater) di una visita medica da effettuare nei casi di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o stupefacenti per attività ad elevato rischio.
Riprendiamo l’intero comma 2 dell’articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) con le modifiche operate:
2. La sorveglianza sanitaria comprende: (…)
e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: REQUISITI DELLE STRUTTURE E ORGANISMI PARITETICI
Si parla poi dell’attività di medico competente con la modifica introdotta all’articolo 39 (Svolgimento dell’attività di medico competente) del D.Lgs. 81/2008, dove è stato aggiunto il nuovo comma 2bis, prevedendo l’adozione entro 12 mesi di un Decreto del Ministero della Salute, con la definizione dei requisiti delle strutture di svolgimento dell’attività di MEDICO COMPETENTE in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore.
Si riporta a tal fine l’articolo 39 del DLgs 81/2008 come modificato:
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
2bis. Con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2 lettera a);
Un’altra modifica che riguarda la sorveglianza sanitaria è all’articolo 51 (Organismi paritetici) del Testo Unico con l’aggiunta del comma 3-quater che riprendiamo integralmente:
3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di mantenimento in efficienza e igiene dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione anche agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
Si tratta di una modifica all’articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro), comma 4 del Testo Unico: la lettera a) del comma 4 è sostituita (praticamente aggiungendo una frase rispetto al testo precedente).
Riprendiamo la prima parte del comma 4 con le modifiche operate (in grassetto)
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
(…)
Questa la lettera a) sostituita: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO
Al punto i) si indica che l’articolo 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 è integralmente sostituito. E il nuovo articolo, rispetto alla precedente versione, non solo ribadisce la priorità delle misure collettive (nell’articolo si parla di parapetti e reti di sicurezza), ma definisce più chiaramente le tipologie di sistemi di protezione individuale (sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso mediante funi e sistemi di arresto caduta).
Riprendiamo integralmente il nuovo articolo 115 del Testo Unico:
Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111 comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:
- parapetti;
- reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2 lettera c) devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4 e all’articolo 116.
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: SICUREZZA DELLE SCALE VERTICALI PERMANENTI
Infine, ci soffermiamo, sempre con riferimento all’articolo 5 del DL 159/2025, sulla sicurezza di un’attrezzatura importante per garantire l’accesso sicuro a edifici, infrastrutture e impianti e: le scale verticali permanenti. Ricordiamo, a questo proposito, che è stata pubblicata nel 2024 una norma tecnica, la UNI 11962, che introduce standard chiari per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall’alto.
Si precisa che per le scale verticali permanenti, è stata pubblicata nel 2024 una norma tecnica, la UNI 11962, che introduce standard chiari per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall’alto
La modifica riguarda l’articolo 113 (Scale) del Testo Unico dove il comma 2 è completamente sostituito e ora fa riferimento, oltre che alla gabbia di sicurezza, anche ai sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Questo è il vecchio comma 2:
Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
le modifiche operate dal DL 159/2025:
Articolo 113 – Scale (…)
2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: RISORSE, CULTURA DELLA SICUREZZA E FORMAZIONE
Il Decreto-Legge 159/2025 introduce sensibili modifiche in materia di formazione, promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.
Nell’articolo 5 del DL, relativo agli “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”, si inserisce un nuovo comma (comma 4-bis) all’articolo 11 (Attività promozionali) del Testo Unico per trasferire, a decorrere dall’anno 2026, nuove risorse (un importo non inferiore a 35.000.000 di euro) destinate al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c) , nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (…), nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (…).
Inoltre, in altri nuovi commi inseriti (comma 5-ter, comma 5-quater e comma 6-bis), sempre all’articolo 11, si fa riferimento:
- (5-ter) alla promozione di interventi di formazione in materia prevenzionale al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica;
- (5-quater) alla promozione di interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti,
- (6-bis) alla promozione di campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: AGGIORNAMENTO RLS E FASCICOLO ELETTRONICO
Alcune modifiche riguardano poi l’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del Testo Unico con riferimento all’aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
A questo proposito viene aggiunta un nuovo periodo al comma 11 dell’articolo 37, che riprendiamo quasi integralmente inserendo le novità in grassetto:
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
(…)
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.
Una modifica, sempre all’articolo 37, è operata sostituendo integralmente il comma 14: il libretto formativo del cittadino viene sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo del cittadino. Ed è previsto l’inserimento dei dati anche nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
il nuovo comma 14 dell’articolo 37:
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 . Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
LE NOVITÀ DEL DL 159/2025: CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATORI
A questo tema è dedicato l’articolo 6 del DL “Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione” che prevede un nuovo Accordo (entro novanta giorni) che individui i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si indica, al primo comma, che: “ fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 2 segnala che tali criteri e requisiti devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

