• Home
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Sicurezza
    • Qualità
    • Privacy
    • Ambiente
  • Formazione
  • News
  • Contatti
      • Carrello

        0
      • NEGOZIO CORSI
    Consicur s.r.l.
    • Home
    • Chi siamo
    • Servizi
      • Sicurezza
      • Qualità
      • Privacy
      • Ambiente
    • Formazione
    • News
    • Contatti
      • Carrello

        0
      • NEGOZIO CORSI

      Ambiente

      Sicurezza, Formazione, Qualità, Privacy
      • Home
      • Blog
      • Ambiente
      • LEGGE 147/2025: NUOVE SANZIONI E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DOPO IL DL TERRA DEI FUOCHI

      LEGGE 147/2025: NUOVE SANZIONI E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DOPO IL DL TERRA DEI FUOCHI

      • Categorie Ambiente
      • Data 10 Dicembre 2025

      La Legge 147/2025, di conversione del DL 116/2025 “Terra dei Fuochi”, introduce nuovi reati e aggravanti in materia di gestione dei rifiuti, inasprisce le pene, amplia la responsabilità degli enti e rafforza gli strumenti di prevenzione e confisca.

      La Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha convertito con modifiche il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 — comunemente conosciuto come “DL Terra dei Fuochi” — consolida e amplia il sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei rifiuti, introducendo nuove figure di reato, aggravanti specifiche e casi di confisca obbligatoria espressamente previsti.

      Le modifiche più rilevanti riguardano il Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale e il Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

      La norma è entrata in vigore l’8 ottobre 2025, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 233 del 7 ottobre 2025.

      Il provvedimento conferma la struttura sanzionatoria introdotta dal decreto originario e la integra con ulteriori misure repressive e correttive.

      Per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti, viene mantenuto l’articolo 255 del Testo Unico Ambientale, che disciplina la contravvenzione per l’abbandono di rifiuti non pericolosi con una sanzione pecuniaria compresa tra 1.500 e 18.000 euro.

      Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sospensione della patente è portata da quattro a sei mesi, rispetto ai quattro previsti in precedenza.

      È confermato inoltre il comma 1.1, che punisce i titolari d’impresa o i responsabili di enti che abbandonano rifiuti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

      In sede di conversione è stato inserito un nuovo punto, il comma 1.2, che punisce l’abbandono di rifiuti urbani nei pressi dei cassonetti stradali, in violazione delle regole comunali, con una sanzione da 1.000 a 3.000 euro e, in caso di uso del veicolo, con il fermo amministrativo di un mese.

      Restano in vigore anche le disposizioni già introdotte per l’abbandono di piccolissimi rifiuti (come mozziconi e gomme da masticare), punito con una sanzione da 80 a 320 euro, e per l’accertamento tramite sistemi di videosorveglianza.

      Due nuove fattispecie delittuose, introdotte dal decreto e confermate dalla legge di conversione, ampliano il quadro repressivo:

      • l’articolo 255-bis, che punisce l’abbandono di rifiuti non pericolosi in particolari circostanze con la reclusione da sei mesi a cinque anni, e pene più severe per i titolari d’impresa o di enti;
      • e l’articolo 255-ter, che sanziona l’abbandono di rifiuti pericolosi con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata nei casi aggravati o se il responsabile è un soggetto economico.

      L’articolo 256 del Testo Unico Ambientale, relativo alla gestione non autorizzata di rifiuti, è stato rimodulato.

      Le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione svolte senza le necessarie autorizzazioni comportano l’arresto da tre a dodici mesi o un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro,

      mentre se i rifiuti sono pericolosi la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Sono previste pene più alte in presenza di pericolo per la salute o per l’ambiente, nonché in caso di condotte commesse in aree contaminate.

      Se l’infrazione è commessa con veicolo, è disposta la sospensione della patente da tre a nove mesi e la confisca del mezzo, salvo appartenga a un terzo estraneo al reato.

      In caso di discarica non autorizzata, la reclusione va da uno a cinque anni, con aggravanti se vi sono rifiuti pericolosi e confisca obbligatoria dell’area, fermo restando l’obbligo di bonifica. Sono inoltre previste sanzioni specifiche per l’inosservanza di prescrizioni autorizzative e per la miscelazione illecita di rifiuti pericolosi.

      L’articolo 258 introduce un incremento delle sanzioni per le irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione, che variano da 4.000 a 20.000 euro, e prevede anche la sospensione della patente e dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

      Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario comporta la reclusione da uno a tre anni e la confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.

      Rilevante è anche la modificadell’articolo 259, che cambia titolo e diventa “Spedizione illegale di rifiuti”. Tale condotta è ora configurata come delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata se riguarda rifiuti pericolosi. Sono stati introdotti gli articoli 259-bis, che prevede un’aggravante se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa, e 259-ter, che disciplina le ipotesi colpose con pene ridotte.

      In materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la legge modifica il Decreto Legislativo 49/2014, introducendo sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro per mancata comunicazione o violazione degli obblighi informativi verso il Centro di coordinamento. È inoltre prevista la possibilità per i distributori di ritirare gratuitamente a domicilio i RAEE domestici anche senza un nuovo acquisto.

      Sul piano penale, la legge 147/2025 inasprisce la risposta punitiva ai reati ambientali.

      • All’articolo 131-bis del Codice Penale viene inserito un nuovo punto che esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati ambientali più gravi previsti dal Testo Unico Ambientale.
      • L’articolo 452-sexies è modificato aumentando le pene nei casi di pericolo per la salute pubblica o per la vita, mentre
      • l’articolo 452-quaterdecies prevede un aggravamento della pena fino alla metà nelle medesime circostanze.

      Infine, la legge di conversione interviene sul Decreto Legislativo 231/2001, ampliando il catalogo dei reati ambientali che comportano la responsabilità amministrativa degli enti.

      Tra i reati-presupposto figurano ora anche l’abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi e la combustione illecita.

      Le imprese che traggono vantaggio da tali condotte rischiano sanzioni pecuniarie elevate e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività o la revoca delle autorizzazioni ambientali.

      Contestualmente vengono aumentati gli importi delle sanzioni economiche e ridefinite le misure interdittive, con l’obiettivo di rendere più incisiva la repressione dei reati contro l’ambiente e la salute collettiva.

      Condivi su

      • Facebook
      • Twitter
      • LinkedIn
      • Email
      • Stampa

      Tag:AMBIENTE, Compliance aziendale, Diritto ambientale, Normativa, Rifiuti e bonifiche, Sostenibilità

      author avatar
      Rachele Fanesi

      Previous post

      PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 159/2025: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
      10 Dicembre 2025

      Next post

      LA NUOVA NORMA CEI 11-27: 2025, ENTRATA IN VIGORE E AMBITI DI APPLICAZIONE
      10 Dicembre 2025

      You may also like

      amianto
      AMIANTO NEI LUOGHI DI LAVORO: COSA CAMBIA PER IMPRESE E RSPP
      16 Febbraio, 2026
      Copia di ANTINCENDIO (940 x 788 px) (Post Facebook (quadrato))
      RENTRI: Novità per i Produttori di Rifiuti Pericolosi (Gruppo 3)
      18 Dicembre, 2025
      DECRETO TERRA DEI FUOCHI
      DECRETO “TERRA DEI FUOCHI” (D.L. 116/2025)
      13 Ottobre, 2025

      Leave A Reply Annulla risposta

      Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

      Categorie

      • Ambiente
      • Formazione
      • Privacy
      • Senza categoria
      • Sicurezza Lavoro

      Prodotti

      • Formazione Aggiornamento Preposti – SECONDA EDIZIONE €100,00 + iva Add to cart
      • Formazione Lavoratori – Aggiornamento Quinquennale €65,00 + iva Add to cart
      • Formazione Datori di Lavoro Modulo Aggiuntivo Cantieri Read more

      © Consicur s.r.l. 2019 - P.I. 03797440041 - This site is proudly made in alternativeADV s.r.l.

      • Privacy
      • Cookies
      Questo sito web utilizza cookie per migliorare la tua esperienza. Supponiamo che tu sia d'accordo con questo, ma puoi scegliere di non accettare se lo desideri.
      Accetto Rifiuta Leggi di più
      Privacy & Cookies Policy

      Privacy Overview

      This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
      Necessary
      Sempre abilitato
      Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
      ACCETTA E SALVA