LA NUOVA NORMA CEI 11-27: 2025, ENTRATA IN VIGORE E AMBITI DI APPLICAZIONE
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato a ottobre del 2025 la nuova edizione della norma CEI 11-27 che, come ricordato sul sito CEI, presenta una struttura identica alla norma CEI EN 50110-1:2024-05 da cui deriva e costituisce la revisione della edizione 2021-09.
La norma CEI 11-27:2025 è in vigore dal primo novembre del 2025 e sostituisce la CEI 11-27:2021, che tuttavia rimane applicabile fino al 29 maggio 2026.
La norma si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni vicino ad essi. In particolare, la norma si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione – fissi, mobili, permanenti e provvisori – e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.
La norma, sempre con riferimento alle indicazioni presenti sul sito CEI, fornisce le “prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione”. E riguarda tutti i lavori elettrici e “anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati”. Tuttavia, la norma “non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15”.
CONFRONTO DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2025 RISPETTO ALLA VERSIONE 2021: TERMINI E DEFINIZIONI
La nuova edizione introduce aggiornamenti significativi che incidono sull’organizzazione dei lavori, sulle responsabilità e sulla gestione operativa delle attività elettriche. Di seguito presentiamo una sintesi dei principali cambiamenti introdotti per quanto riguarda il capitolo 3 “Termini e definizioni” rispetto alla precedente edizione, organizzati e suddivisi secondo la struttura dei paragrafi della nuova norma CEI 11-27:
| GENERALITÀ | – Attività Lavorativa (nuova voce): qualsiasi lavoro, elettrico o non elettrico, che comporti un intervento su un impianto elettrico o in sua presenza e che possa generare un rischio elettrico per le persone. – Lavoro (nuova voce): qualsiasi attività svolta nel contesto lavorativo. Rimangono invariate le altre voci: Impianto Elettrico, Esercizio, Rischio, Pericolo Elettrico, Rischio Elettrico, Infortunio Elettrico. |
RUOLI E DEFINIZIONI:
Tra le modifiche più rilevanti figura la ridefinizione delle figure professionali coinvolte: vengono introdotti nuovi acronimi e ruoli descrittivi per chiarire responsabilità e flussi decisionali nell’ambito dei lavori elettrici.
In particolare, la nuova versione della norma sostituisce alcuni degli acronimi utilizzati nella precedente versione, modificando la descrizione dei ruoli:
- GI (Gestore dell’Impianto Elettrico): corrisponde sostanzialmente all’URI definito nell’edizione 2021, ossia è la persona, ad esempio il proprietario, il datore di lavoro o un soggetto delegato, che assume la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico durante il normale esercizio. Pianifica e programma la manutenzione per garantire che l’impianto elettrico sia efficiente e sicuro.
- RI (Responsabile dell’Impianto): colui che viene designato dal GI per la conduzione dell’impianto elettrico durante le attività lavorative. È un PES.
- GL (Gestore Programmazione Lavoro): già nella precedente edizione 2021 era l’URL (Unità Responsabile del Lavoro); ora la figura è ridefinita come GL ed è la persona che definisce la programmazione e l’organizzazione del lavoro elettrico. Tra le sue responsabilità c’è quella di verificare la formazione e l’eventuale idoneità degli addetti al lavoro.
- RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): sostituisce la figura del “Preposto ai Lavori” (PL) della CEI 11-27:2021; è la persona incaricata di gestire operativamente le attività e garantirne lo svolgimento in sicurezza. È un PES e deve possedere approfondita esperienza lavorativa. Deve essere sempre assicurata la sua presenza sul luogo di lavoro durante le attività per poter svolgere la supervisione, è possibile prevedere l’avvicendamento di persone diverse, ma deve essere assicurato il trasferimento di responsabilità tra le diverse persone.
- LAV (Lavoratore): definita come la persona che effettua l’attività lavorativa secondo le indicazioni ricevute dal RLE.
CONFERMATE LE FIGURE DI PES-PAV-PEC-PEI
Nel contesto della nuova edizione CEI 11‑27:2025 della norma, rimangono confermate le figure di PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita), PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione) e PEC (Persona Comune), andando in continuità rispetto all’edizione precedente e chiarendo il ruolo operativo di ciascuna.
Spetta al Datore di Lavoro attribuire la condizione di PES/PAV ai propri lavoratori dopo aver valutato la loro istruzione, l’esperienza maturata e le caratteristiche personali. La conoscenza teorica/pratica sul rischio elettrico può essere acquisita anche mediante corsi di formazione.
In particolare, la norma 2025 mantiene per PES e PAV la distinzione tra i livelli di competenza richiesti e per la PEI la qualifica specifica per i lavori in tensione (con i moduli formativi 1A/1B e 2A/2B).
TABELLA DI CONFRONTO
È possibile fare un confronto delle figure professionali utilizzando la seguente tabella, dove vengono inseriti anche i riferimenti della norma EN 50110‑1:2023:
| Acronimo CEI 11-27:2021 | Acronimo CEI 11-27:2025 | Nuova designazione CEI 11-27:2025 | Acronimo EN 50110‑1:2023 | Nuova designazione EN 50110‑1:2023 |
| URI | GI | Gestore impianto | IN | Installation manager |
| RI | RI | Responsabile impianto | OC | Operation controller |
| URL | GL | Gestore programmazione lavoro | – | – |
| PL | RLE | Responsabile del lavoro elettrico | WC | Work controller |
| – | LAV | Lavoratore | W | Worker |
Nelle aziende più piccole, la figura del GL e quella del RLE possono essere svolte dalla stessa persona.
ZONE DI LAVORO | Sono suddivise in funzione delle distanze dalla sede del lavoro elettrico: – Spazio di Lavoro (nuova voce): area delimitata che comprende le attività elettriche da svolgere, nella quale devono essere applicate le misure di prevenzione previste, limitando l’accesso ai soli autorizzati e impedendo operazioni fuori dai limiti stabiliti. Permangono le zone di lavoro già illustrate dalla norma CEI 11-27:2021: posto di lavoro, zona di lavoro sotto tensione (DL), zona prossima (DV), zona di lavoro non elettrico (DA9) |
| LAVORO SU IMPIANTI | Introdotte alcune novità: – Supervisione (nuova voce): incarico di effettuare la verifica delle condizioni di sicurezza elettrica dell’attività lavorativa, attribuito al Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE). Al suo interno due specifiche: Supervisione sul Posto, in cui il RLE può operare in prima persona senza la compromissione dell’attività di supervisione; Supervisione Personale, in cui il RLE svolge solo l’attività di controllo. – Sorveglianza: nella versione 2021 era collocata nel paragrafo “Definizioni Aggiuntive”. – Attività Preventiva (nuova voce): precedentemente collocata nel paragrafo “Definizioni Aggiuntive” con il nome di Supervisione, termine che la versione CEI 11:27:2025 utilizza con il significato illustrato sopra. Rimangono invariate le altre tipologie di lavoro già presenti nella norma 2021: lavoro con rischio elettrico, lavoro elettrico, lavoro non elettrico, lavoro sotto tensione, lavoro in prossimità di parti attive, sezionare, fuori tensione, lavoro fuori tensione, autorizzazione (nel 2021 definita come “autorizzazione, benestare”), benestare all’inizio del lavoro. |
| DPI | – DPI (nuova voce): qualsiasi dispositivo o strumento da indossare o tenere in mano, con lo scopo di offrire protezione da uno o più rischi per la salute e la sicurezza. Rimangono invariate le altre voci: Schermo, Barriera, Protettore Isolante, Involucro, Rilevatore di Tensione, Dispositivo Portatile per la Messa a Terra e in Cortocircuito. |
| TENSIONI ELETTRICHE | – Tensione Operativa di Esercizio (nuova voce): valore della tensione, in condizioni normali di esercizio, riferito a un determinato istante e a un punto specifico del sistema o dell’impianto elettrico. Rimangono invariate le altre tensioni elettriche: Bassissima tensione (con la modifica della sigla da ELV a BBT), Bassa Tensione (BT), Alta Tensione (AT), Tensione Operativa di Servizio. |
| DISTANZE | Paragrafo non presente nel testo del 2021 ma che la nuova norma ha voluto introdurre per dettagliare il posizionamento degli operatori rispetto alla zona con rischio elettrico. Oltre alle DL, DV e DA9, distanze già presenti nella norma CEI 11:27-2021, sono state aggiunte: – Distanza di lavoro minima, DW (nuova voce): minima distanza in aria da mantenere tra qualsiasi parte del corpo del lavoratore (inclusi strumenti, oggetti e attrezzature) e le parti nude in tensione, quando si opera in presenza di elementi attivi durante le attività svolte all’interno o all’esterno della zona prossima. – Distanza Ergonomica, E (nuova voce): distanza in aria stabilita in funzione dei possibili movimenti involontari e delle imprecisioni nella valutazione delle distanze, da rispettare durante le attività svolte all’interno o all’esterno della zona prossima. – Distanza dall’Apparecchiatura, L (nuova voce): distanza in aria che riflette le dimensioni longitudinali di attrezzature, oggetti o utensili utilizzati durante le attività svolte all’interno o all’esterno della zona prossima. |
| DEFINIZIONI AGGIUNTIVE | – Shock Elettrico (nuova voce):effetto fisiopatologico che deriva dal passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo. – Pericolo da Arco Elettrico (nuova voce): danno potenziale dovuto al rilascio di energia generato da un arco elettrico, generalmente innescato da un cortocircuito o da un guasto dell’apparecchiatura, durante le attività svolte su o in prossimità di un impianto elettrico. –Eliminata la definizione di Area d’Intervento. |

