AMIANTO NEI LUOGHI DI LAVORO: COSA CAMBIA PER IMPRESE E RSPP
In un decreto legislativo di attuazione delle norme europee, tutti i nuovi obblighi e le misure operative (con modifiche al d.lgs. 81/2008)
Le norme in materia di protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione all’amianto si aggiornano con l’avvento del decreto legislativo 213/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026 e in vigore dal 24 gennaio 2026, che modifica il d.lgs. 81/2008, introducendo un rafforzamento complessivo delle tutele.
Le novità incidono direttamente sulle responsabilità di imprese e RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), con obblighi più stringenti in tema di valutazione dei rischi, pianificazione degli interventi, utilizzo dei DPI, monitoraggi ambientali, formazione e sorveglianza sanitaria.
Ambito di applicazione esteso
La disciplina sull’amianto si applica ora a tutte le attività lavorative nelle quali possa sussistere un rischio di esposizione, anche potenziale. Rientrano espressamente manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti, attività estrattive e interventi in emergenza. Le imprese devono considerare il rischio amianto anche in contesti non tradizionalmente dedicati alla rimozione.
Valutazione del rischio e priorità di intervento
Il datore di lavoro, con il supporto dell’RSPP, è tenuto a effettuare una valutazione puntuale del rischio di esposizione, stabilendo natura e livello dell’esposizione dei lavoratori.
Il decreto introduce il principio della priorità della rimozione dell’amianto rispetto ad altre modalità di gestione. Prima dell’avvio dei lavori devono essere raccolte informazioni sulla presenza di materiali contenenti amianto o, in mancanza, svolti accertamenti tramite operatori qualificati.
Notifica preventiva e gestione documentale
Viene rafforzato l’obbligo di notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori, anche con modalità telematiche.
La comunicazione deve contenere dati dettagliati su attività, lavoratori coinvolti, formazione, sorveglianza sanitaria e misure di prevenzione adottate.
La documentazione relativa ai lavoratori esposti deve essere conservata per 40 anni, con riflessi diretti sull’organizzazione aziendale.
Misure tecniche, DPI e decontaminazione
Le imprese devono ridurre l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile, adottando misure di contenimento delle fibre, aspirazione alla fonte e abbattimento delle polveri. Nei lavori con manipolazione attiva dell’amianto è sempre obbligatorio l’uso di DPI adeguati, in particolare per le vie respiratorie, nonché l’attuazione di procedure strutturate di decontaminazione e gestione delle aree di lavoro.
Monitoraggi ambientali e limiti di esposizione
È confermato il valore limite di 0,01 fibre/cm³ come media su 8 ore. Il datore di lavoro deve programmare misurazioni periodiche della concentrazione di fibre nell’aria, integrandole nel DVR. Dal 2029 sarà obbligatorio l’utilizzo di tecniche di misurazione più avanzate, con maggiore sensibilità anche alle fibre sottili.
Formazione e sorveglianza sanitaria
La formazione deve essere specifica per mansione e aggiornata sulle tecnologie di contenimento dell’amianto.
Per i lavoratori addetti a demolizioni e rimozioni è richiesta una formazione aggiuntiva. La sorveglianza sanitaria diventa più strutturata, con controlli periodici e indicazioni sanitarie anche alla cessazione del rapporto di lavoro.
AMIANTO: NUOVE REGOLE CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 213/2025
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, che interviene sulle disposizioni del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 dedicate all’amianto, aggiornando alcuni passaggi operativi.
Il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2026, n. 6 ed entra in vigore il 24 gennaio 2026.
In fondo alla news, è possibile scaricare gratuitamente il testo del D. Lgs. 213/2025.
PRINCIPALI NOVITÀ DEL D. LGS 213/2025: MAGGIORI TUTELE CONTRO LA PRESENZA DI AMIANTO
Applicazione delle regole sull’amianto: Il decreto chiarisce innanzitutto che le disposizioni in presenza di amianto si attuano, oltre alle attività già menzionate nel D. Lgs. 81/2008: manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento e bonifica, rientrano espressamente anche alcune lavorazioni meno ‘ovvie’ nel momento in cui esiste un rischio di esposizione durante il lavoro, come: attività estrattive o di scavo in “pietre verdi” e la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.
Aggiornata la classificazione: viene aggiornato il richiamo alla classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A ai sensi del regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008).
La Verifica Pre-Lavori Obbligatoria: la novità più concreta è il rafforzamento dell’individuazione preventiva dei materiali nell’art. 248 del D.Lgs. 81/2008: prima di avviare i lavori, il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria per verificare la possibile presenza di materiali a contenuto di amianto. Per edifici realizzati prima della L. 257/1992, la ricerca delle informazioni deve passare prima dai proprietari, poi da altri datori di lavoro ed infine dai registri pertinenti; se non risultano informazioni disponibili, è richiesto un esame eseguito da un operatore qualificato. Le informazioni raccolte devono poi essere messe a disposizione, su richiesta, di altri datori di lavoro esclusivamente per consentire l’adempimento degli obblighi di legge.
Valutazione del rischio: per ogni attività che possa presentare rischio di esposizione alla polvere da amianto, la valutazione deve stabilire natura e grado dell’esposizione e dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.
Notifica: la notifica all’organo di vigilanza va presentata prima dell’inizio dei lavori, può essere presentata anche in via telematica e deve contenere, tra le altre informazioni, indicazioni su luogo e tipologia di attività, processi utilizzati, tipo e quantità di amianto, numero ed elenco dei lavoratori interessati con relativa data dell’ultima visita medica, durata dei lavori e misure adottate per limitare l’esposizione (compreso l’elenco dei DPI).
È previsto inoltre l’obbligo di conservare per 40 anni la documentazione di cui all’art. 250, comma 2, lett. d) (elenco lavoratori, certificati di formazione e data dell’ultima visita medica periodica).
Monitoraggio dell’esposizione: l’art. 253 stabilisce che l’esposizione ad amianto deve essere misurata periodicamente e ad intervalli regolari durante le lavorazioni, tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente campionamento ambientale (specificando la strumentazione dei misuratori), con risultati da riportare nel DVR:
- fino al 20 dicembre 2029: misurazione tramite microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), con richiamo al metodo OMS 1997 o equivalente
- dal 21 dicembre 2029: misurazione tramite microscopia elettronica (o metodo equivalente), considerando anche fibre < 0,2 micrometri, con successivo decreto Salute/Lavoro per definire metodi di campionamento e conteggio.
Il valore limite di esposizione è pari a 0,01 fibre/cm³ come media su 8 ore e rafforza l’obbligo di interrompere immediatamente i lavori in caso di superamento del limite o di coinvolgimento imprevisto di materiali contenenti amianto, con ripresa consentita solo dopo l’adozione di misure adeguate.
Coerentemente, sono riallineate anche le sanzioni alle nuove formulazioni degli articoli modificati.
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Gli altri contenuti rilevanti contenuti nel nuovo D. Lgs. 213/2025 riguardano:
- CONFINAMENTO: nei lavori in confinamento l’area deve essere a tenuta d’aria e ventilata con estrazione meccanica.
- VERIFICA PRIMA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ: la verifica di “assenza di rischi” può essere supportata anche da misurazione ambientale nel luogo confinato.
- FORMAZIONE: rafforzamento su DPI (scelta/limiti/uso corretto, soprattutto respiratori), formazione adattata a mansione e metodi di lavoro; per demolizione/rimozione, focus su tecnologie e macchine per contenere la dispersione di fibre.
- SORVEGLIANZA SANITARIA: visita prima dell’adibizione e periodica almeno ogni 3 anni (salvo diversa periodicità del medico competente), anche per verificare l’idoneità all’uso dei respiratori; visita anche alla cessazione del rapporto.
- REGISTRO ESPOSTI: invio della copia anche a INAIL (con aggiornamento dei riferimenti storici)
- PATOLOGIE: collegamento all’Allegato XLIII-ter con l’elenco delle patologie correlate (es. asbestosi, mesotelioma, vari tumori e malattie pleuriche non maligne).

