CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 159/2025: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Categorie Sicurezza Lavoro
- Data 16 Febbraio 2026
Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il giorno successivo, il Decreto‑Legge 31 ottobre 2025, n. 159 è stato ufficialmente convertito. Il provvedimento contiene una serie di misure urgenti per il rafforzamento della salute e della sicurezza sul lavoro, oltre a disposizioni in materia di protezione civile.
Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte in fase di conversione.
📌 Formazione sulla sicurezza entro 30 giorni – nuovi obblighi
La legge introduce l’art. 1‑bis, che stabilisce un termine massimo di 30 giorni per completare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’eventuale addestramento specifico per:
- imprese turistico‑ricettive
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991)
Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro, oppure – nel caso di personale somministrato – dall’inizio dell’utilizzazione presso l’azienda ospitante.
Questa previsione riconosce le caratteristiche di stagionalità del comparto e la necessità di garantire una formazione tempestiva.
📌 Badge di cantiere digitale e rafforzamento della vigilanza
L’art. 3, aggiornato in fase di conversione, introduce importanti novità:
✔ Badge digitale
È prevista l’introduzione di un badge di riconoscimento digitale, dotato di codice univoco anticontraffazione, per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti.
Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 3 marzo 2026).
✔ Estensione dell’obbligo
Il badge potrà essere applicato anche a ulteriori settori considerati a rischio elevato, che saranno individuati con un decreto successivo.
✔ Collegamento al quadro sanzionatorio
In sede di conversione è stato chiarito che le sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 81/08 si applicano anche agli ulteriori ambiti definiti dal decreto ministeriale.
✔ Patente a crediti – modifiche operative
Sono stati aggiornati alcuni riferimenti procedurali:
- la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notifica del verbale di accertamento;
- il richiamo ai numeri delle violazioni comprende ora i numeri 21 e 24 dell’allegato I‑bis;
- vengono considerate anche le risultanze dei verbali notificati ai fini della decurtazione.
📌 Interventi su prevenzione, formazione e attrezzature
La legge interviene anche sull’art. 5 del DL, aggiornando:
✔ Scale verticali permanenti
Viene modificato l’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, introducendo obblighi specifici per le scale verticali permanenti superiori a 5 metri:
- adozione di un sistema anticaduta (art. 115)
oppure - installazione di una gabbia di sicurezza conforme ai nuovi requisiti dimensionali.
Per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, l’obbligo decorre dal 1° febbraio 2026.
✔ Indicazioni per l’Agenzia per la Cybersicurezza
Un apposito regolamento (DPCM) stabilirà come applicare le norme alle attività svolte dall’Agenzia, tenendo conto delle sue specifiche funzioni.
📌 Cultura della prevenzione e gestione dei “near miss”
La legge conferma l’art. 15 relativo all’adozione di linee guida nazionali per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss).
Le linee guida:
- sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti;
- devono essere adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto;
- terranno conto delle procedure già sviluppate da INAIL e dalle parti sociali, per evitare duplicazioni o aggravio di adempimenti.
📌 Organizzazioni di volontariato della protezione civile – aggiornamenti importanti
L’art. 3‑bis è stato profondamente integrato in fase di conversione:
✔ Ambito applicativo esteso
Le disposizioni si applicano anche a:
- gruppi comunali
- intercomunali
- provinciali della protezione civile
✔ Non equiparazione a datore di lavoro
Viene chiarito che rappresentanti legali e volontari (anche con funzioni di coordinamento) non possono essere equiparati a datore di lavoro, dirigente o preposto, anche ai fini degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 81/08.
✔ Regime sanzionatorio specifico
Sono previste sanzioni interdittive e amministrative specifiche per:
- rappresentanti legali
- volontari
- volontari che ricoprono funzioni di coordinamento
a seconda delle violazioni degli obblighi previsti dal decreto.
✔ Luoghi di esercitazione
Sedi associative e spazi utilizzati per le esercitazioni non sono considerati luoghi di lavoro ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08.
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